La responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs 231/01)

Lucia Volanti consulente aziendale GÉODE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che realizza materialmente il fatto illecito/reato, l’ampliamento ha lo scopo di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società.
In poche parole né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.


Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto (che configura un reato) trovi ragione nell’interesse dell’ente.
I reati a cui si applica sono principalmente: la corruzione, la concussione, la truffa ai danni dello Stato, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la frode informatica, i reati societari in genere.
A questi recentemente sono stati inclusi nel decreto anche i reati ai danni della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), di particolare rilevanza per l’entità delle sanzioni pecuniarie (da un minimo di € 65.000 a un massimo di € 1.500.000) e sanzioni interdittive (da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno).

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l’organizzazione non risponda del reato se prova che:

  1. prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati della specie verificatasi;
  2. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello a un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo;
  4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione implementato.

È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l’adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente. Ed in tale ottica va preliminarmente evidenziato come sia necessario individuare i rischi in cui potrebbe incorrere la società, tali da poterla far diventare penalmente aggredibile.
Pertanto una corretta attività di individuazione dei rischi-reato diventa un’attività di importanza strategica che presuppone una completa analisi del contesto aziendale. Tale attività deve evidenziare dove (in quale area, settore, ecc.) e secondo quali modalità si possono verificare i reati per i quali è prevista la responsabilità della persona giuridica. Soltanto in seguito alla valutazione dei risultati emersi da quest’analisi si potrà predisporre un sistema di controllo in grado di ridurre ad un livello accettabile, in termini di probabilità del verificarsi dell’evento e di impatto dell’evento stesso, i rischi identificati.
L’adozione, l’attuazione e il controllo di un Modello di Organizzazione e Gestione è quindi lo strumento per tutelare l’Organizzazione sul piano giuridico nonché per garantire i soci nei confronti degli amministratori e questi ultimi nei confronti dei subordinati, e per assicurare le altre parti interessate sulla trasparenza della gestione.

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